EROGAZIONI LIBERALI
Le disposizioni intese ad agevolare le erogazioni liberali a favore delle A.P.S. sono contenute:
- Ønell’articolo 15, comma 1, lettera i-quater del T.U.I.R. DPR 917/86 per le persone fisiche;
- Ønell’articolo 100, comma 2, lettera l) del T.U.I.R. DPR 917/86 per le imprese;
- Ønell’articolo 14.03.2005 n. 35 convertito con modificazione nella Legge 14.05.2005 n. 80 per tutti i soggetti.
Erogazioni Liberali – Persone Giuridiche
Per le persone giuridiche è riconosciuta la deducibilità, quali “oneri sociali” dal reddito di impresa (ai fini IRES art. 100, comma 2, lett. L D.P.R. 917/1986) delle erogazioni liberali in denaro effettuato nei confronti delle A.P.S. iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, entro un limite di importo non superiore ad euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal maggiore tra i due valori).
Erogazioni liberali – Persone fisiche
Per le persone fisiche è riconosciuta una detrazione di imposta IRPEF (articolo 15, comma 1, lett. i-quater D.P.R. 917/1986) pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato nei confronti delle A.P.S., entro un limite complessivo annuo di €2.065,83.
Il versamento deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento, previsti dall’articolo 23 del D.lgs. 241/97 (es. carte di credito, assegni bancari o circolari).
Erogazioni liberali da soggetti IRPEF o IRES
L’articolo 14 del D. L. 14.03.2005 n. 35 ha stabilito che le liberalità in denaro erogate dalle persone fisiche o giuridiche in favore delle A.P.S sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% dal reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di €70.000,00 annui.